Art. 2
2 / 15Autorità competente
In vigore dal 27 set 2007
1. Le Autorità competenti ai sensi dell', lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-2