Art. 10
10 / 15Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali
In vigore dal 27 set 2007
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente di cui all', comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità competente a proprie spese.
2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-10