Art. 4 quinquies
20 / 26Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti
In vigore dal 4 lug 2017
1. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli , rendendo noti i seguenti elementi:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
e) l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
g) le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.
3. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-4-quinquies