Art. 16
16 / 26Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 4 lug 2017
1. Gli del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all', comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato del citato decreto-legge n. 369 del 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-16