Art. 2 · Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Art. 2

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Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

In vigore dal 24 apr 2007
1. All' del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente: «t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;»; b) dopo la lettera w-bis) è aggiunta la seguente: «w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall', punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-28;51#art-2