Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 24 apr 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE; Visto il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della citata direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari; Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. 2. La Consob è l'autorità nazionale competente responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla direttiva indicata nel comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-28;51#art-1