Art. 3
3 / 6Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
In vigore dal 13 apr 2007
1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34#art-3