Art. 9 · Relazioni annuali

Art. 9

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Relazioni annuali

In vigore dal 7 mar 2007
1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione è inviata per informazione alla Commissione europea. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene: a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell', con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di Garanzia di origine; b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all', comma 1; c) le procedure amministrative di cui all', finalizzate a: 1) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; 2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione; 3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative; 4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione; 5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione; 6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione; 7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti. 3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II. Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacità di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-9