Art. 6 · Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento

Art. 6

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Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento

In vigore dal 7 mar 2007
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli , comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell', comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscal-damento. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di: a) potenza elettrica dell'impianto; b) rendimento complessivo dell'impianto; c) calore utile; d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione; e) specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola; f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo; g) tipologia di combustibile impiegato; h) emissioni inquinanti e climalteranti. 4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina. 5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.
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