Art. 15
15 / 16Invarianza degli oneri
In vigore dal 7 mar 2007
1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-15