Art. 12 · Modifiche degli allegati

Art. 12

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Modifiche degli allegati

In vigore dal 7 mar 2007
1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Comunità europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-12