Art. 1
1 / 16Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 7 mar 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;
Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all' e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-1