Art. 3
3 / 16Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nei casi di società cooperativa europea costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione.
In vigore dal 27 apr 2007
1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestività le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
2. A tale fine, nel rispetto dell'equilibrio di genere, è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate.
3. In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che:
a) tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle affiliate o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri;
b) tra essi sia compreso almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche partecipanti che impiega lavoratori con contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato, senza che da ciò derivi un aumento del numero complessivo dei membri della delegazione speciale di negoziazione;
c) nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che è iscritta e abbia lavoratori con contratto di lavoro subordinato in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE se:
1) il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero dei membri designati in virtù della lettera a) del presente comma;
2) la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;
3) se il numero di tali cooperative è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili di cui al punto 1), detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.
4. In fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Nella elezione o designazione si adottano le misure necessarie affinché sia presente almeno un membro in rappresentanza di ciascuna entità giuridica partecipante con lavoratori nello Stato membro interessato. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o succursale interessata.
Se, in una entità giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata è assente, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle entità giuridiche partecipanti, determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detta entità, affiliata o succursale alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.
5. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tale fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purchè tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri;
a) nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o
b) nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.
7. Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell', comma 1, lettera m), inferiore alla quota più elevata esistente nelle entità giuridiche partecipanti.
8. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne.
9. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la società cooperativa europea ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'.
Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. Il presente comma non si applica nel caso di una società cooperativa europea costituita mediante trasformazione, se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della società cooperativa europea, delle affiliate o succursali interessate, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato del presente decreto legislativo.
10. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Le entità giuridiche partecipanti salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, sostengono le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48#art-3