Art. 13
13 / 16Sviamento della procedura
In vigore dal 27 apr 2007
1. Qualora dopo la registrazione di una società cooperativa europea intervengano modifiche sostanziali nella società cooperativa, nelle entità giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate e succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, è posto in essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della società cooperativa europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7, prendendo a riferimento la situazione occupazionale esistente alla data di avvio dei negoziati iniziali di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48#art-13