Art. 4 · Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

Art. 4

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Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

In vigore dal 11 apr 2007
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30#art-4