Art. 23 · Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

Art. 23

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Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

In vigore dal 11 ago 2023
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. 1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all', comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all', comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30#art-23