Art. 8 · Oneri per la finanza pubblica

Art. 8

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Oneri per la finanza pubblica

In vigore dal 25 mar 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;28#art-8