Art. 9
9 / 11Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 mar 2007
1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall', comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25#art-9