Art. 3
3 / 9Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
In vigore dal 1 giu 2007
1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell' sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell' è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;26#art-3