Art. 8 · Documentazione tecnica

Art. 8

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Documentazione tecnica

In vigore dal 26 mag 2016
1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto. 2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare: a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; c) l'integrità dello strumento. 3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione del tipo o dello strumento di misura, la documentazione tecnica deve includere quanto segue: a) una descrizione generale dello strumento; b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti ed altre simili parti; c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea; d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento; f) un elenco delle norme armonizzate o dei documenti normativi previsti all', applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate o i documenti normativi previsti all', compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che il tipo o lo strumento è conforme a: 1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici; 2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di energia termica nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua; l) gli certificati di esame CE del tipo o i certificati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. 4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. 5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-8