Art. 23 · Disposizioni finanziarie

Art. 23

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 18 mar 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-23