Art. 19 · Aggiornamento e controlli successivi

Art. 19

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Aggiornamento e controlli successivi

In vigore dal 26 mag 2016
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, acquisito, ove occorra, il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-19