Art. 15 · Norma di rinvio

Art. 15

15 / 39

Norma di rinvio

In vigore dal 26 mag 2016
1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all' ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità, di cui all', comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative modalità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-15