Art. 6 · Misure di assistenza

Art. 6

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Misure di assistenza

In vigore dal 4 apr 2007
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorità centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorità richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; e) la comunicazione all'Autorità richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 4. Qualora le modalità del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo è collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 5. Fatto salvo quanto disposto dall', comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorità richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonché ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-25;24#art-6