Art. 7
7 / 10Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
In vigore dal 2 feb 2007
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l', commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all', individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l', commi 1, 2, 3 e 4; l', comma 7; l'; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;311#art-7