Art. 5
5 / 8Modifiche ad altre leggi speciali
In vigore dal 25 gen 2007
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, è sostituito dal seguente: «La sanzione è comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
2. L' del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è sostituito dal seguente:
«
1. Le sanzioni previste dagli sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303#art-5