Art. 7 · Dismissione dei beni all'estero

Art. 7

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Dismissione dei beni all'estero

In vigore dal 1 feb 2007
1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale. 2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307#art-7