Art. 6 · Procedure contrattuali all'estero

Art. 6

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Procedure contrattuali all'estero

In vigore dal 1 feb 2007
1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307#art-6