Art. 5
5 / 10Centri interservizi amministrativi
In vigore dal 1 feb 2007
1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonché nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.
2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli già disponibili.
3. A ciascun centro interservizi è preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attività del centro interservizi, i funzionari di cui all', operanti negli uffici del Paese, nonché nell'area geografica di competenza.
4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307#art-5