Art. 2 · Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Art. 2

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Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

In vigore dal 12 dic 2006
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»; b) alla lettera b) le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Mastella, Ministro della giustizia Bersani, Ministro dello sviluppo economico D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-07;285#art-2