Art. 7
7 / 20Notifica dell'autorità per le gallerie
In vigore dal 24 ott 2006
1. Il Ministero delle infrastrutture notifica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo della Commissione il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di modifiche di tali dati, lo stesso Ministero ne informa la Commissione europea entro novanta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-7