Art. 2
2 / 20Definizioni
In vigore dal 24 ott 2006
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "rete stradale transeuropea": la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione;
b) "servizio di pronto intervento": tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso;
c) "lunghezza della galleria": la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati;
d) "Commissione": la Commissione permanente per le gallerie, di cui all';
e) "Gestore": il Gestore della galleria, di cui all'.
2. Nell'allegato 1 - Glossario, sono riportate le definizioni dei principali termini che compaiono nel testo del decreto e degli allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-2