Art. 16
16 / 20Sanzioni
In vigore dal 17 set 2024
1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:
a) non adotti le misure di sicurezza di cui all', commi 1 e 2;
b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto.
1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da trecentomila euro a cinquecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all', commi 5 e 5-bis, entro i termini ivi previsti.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall', commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell', comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro il Gestore il quale:
a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di cui all', comma 3;
b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all', comma 4;
c) ometta di curare gli adempimenti di cui all', commi 1, 3 e 5.
3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui all', comma 3, del presente decreto. Alla stessa sanzione è soggetto il sostituto del responsabile della sicurezza il quale, nei casi di indisponibilità del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.
5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3.
5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-16