Art. 10 · Gallerie già in esercizio

Art. 10

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Gallerie già in esercizio

In vigore dal 24 ott 2006
1. 11 Gestore, nel caso di gallerie che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, consegna alla Commissione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche allo stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall' allegato 2. 2. La Commissione effettua le proprie valutazioni entro il 30 ottobre 2006 per valutare la conformità della galleria ai requisiti del presente decreto, con riferimento particolare alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4. La Commissione effettua ispezioni a campione al fine di verificare la rispondenza delle schede asseverate consegnate dal Gestore. Le ispezioni sono effettuate dando priorità alle gallerie con fattore di rischio più elevato in relazione alla vetustà dell'opera ed alle statistiche incidentali, assicurando altresì, anche nell'ambito delle funzioni ispettive di cui all', l'estensione progressiva dei controlli di sicurezza a tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale, in modo da garantire la verifica completa di tutte le gallerie nel più breve tempo possibile e, comunque, in modo da completare gli interventi di adeguamento entro il 30 aprile 2019. 3. Il Gestore entro il 31 gennaio 2007 propone alla Commissione, per ciascuna galleria risultata non conforme sulla base delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, un piano inteso ad adeguare la galleria alle disposizioni di cui al presente decreto, comprendente gli interventi correttivi che intende realizzare, nonché i tempi e il piano finanziario per la loro attuazione. 4. La Commissione approva gli interventi correttivi o indica le modifiche da apportare. 5. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali nella costruzione o nel funzionamento, a completamento di tali interventi, viene attuata la procedura prevista dall'allegato 4. 6. Il Ministero delle infrastrutture presenta alla Commissione europea, entro il 30 aprile 2007, una relazione che descrive le modalità di attuazione per conformarsi ai requisiti di cui al presente decreto, le misure in progetto e, ove necessario, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. 7. I lavori di adeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un programma operativo e dovranno essere completati entro il 30 aprile 2019. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-10