Art. 33
Abrogato33 / 82Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti nella zona di protezione
In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-33