Art. 33 · Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti nella zona di protezione

Art. 33

Abrogato33 / 82

Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti nella zona di protezione

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-33