Art. 31 · Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suidi prodotti nella zona di protezione

Art. 31

Abrogato31 / 82

Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suidi prodotti nella zona di protezione

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-31