Art. 29 · Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di protezione

Art. 29

Abrogato29 / 82

Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di protezione

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-29