Art. 12 · Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali provenienti da un focolaio di malattia

Art. 12

Abrogato12 / 82

Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali provenienti da un focolaio di malattia

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-12