Art. 8
8 / 55Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. Il secondo comma dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-8