Art. 8 · Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 8

8 / 55

Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. Il secondo comma dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-8