Art. 55
55 / 55Entrata in vigore
In vigore dal 26 ago 2006
1. Gli , limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
3. Le disposizioni di cui agli , limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007.
4. Il decreto di cui all', comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-55