Art. 50
50 / 55Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
In vigore dal 26 ago 2006
1. L' del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:
«. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-50