Art. 45 · Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 45

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Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. 2. Nel giudizio di impugnazione è obbligatorio il patrocinio di avvocato. 3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-45