Art. 44 · Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 44

44 / 55

Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-44