Art. 44
44 / 55Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-44