Art. 42
42 / 55Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-42