Art. 40
40 / 55Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all' del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell' del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-40