Art. 39 · Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 39

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Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede; b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 2. Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. 3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-39