Art. 37 · Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 37

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Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai. 2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-37