Art. 26
26 / 55Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-26