Art. 22 · Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 22

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Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 138. - 1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'; b) che contravviene alle disposizioni degli ; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64; e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli . 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-22