Art. 21 · Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 21

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Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 137. - 1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell', secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62. 2. È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell', dell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma. 3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall', rilascia copie, certificati o estratti.».
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